Onorevoli Colleghi! - È di assoluta evidenza l'opportunità di porre in essere ogni possibile incentivo per consentire lo sviluppo di attività finalizzate alla protezione ambientale, favorendo in particolare la libera e spontanea iniziativa delle associazioni di protezione ambientale, che, ormai da anni, sono presenti nel nostro Paese. A tale fine, appare importante che lo Stato (e, in particolare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) riconoscano e promuovano in misura adeguata l'attività delle associazioni, anche mediante forme di contribuzione alle iniziative da queste poste in essere.
      Proprio in ragione delle significative funzioni ad esse riconosciute dalla presente proposta di legge, peraltro, appare essenziale che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che operano su scala nazionale, rispettino una disciplina, almeno di carattere generale, delle procedure di accesso ai finanziamenti e ai fondi statali, attribuiti in forma diretta ovvero sotto forma di controprestazioni per servizi resi dalle medesime associazioni.
      In tale senso, la presente proposta di legge prevede in primo luogo, all'articolo 1, il principio del riconoscimento e della promozione dell'attività delle associazioni di protezione ambientale.
      L'articolo 2 stabilisce la possibilità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possa ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di

 

Pag. 2

servizi a tali associazioni, anche qualora i servizi prestati siano di importo inferiore alla soglia comunitaria prevista.
      Inoltre, si stabilisce che, nella relazione sullo stato dell'ambiente, il Ministro indichi l'ammontare dei fondi attribuiti alle associazioni di protezione ambientale e il relativo stato di utilizzo.
      Infine, si introduce un meccanismo di pubblicità delle attività poste in essere dalle associazioni di protezione ambientale, basato sui seguenti princìpi: presentazione al Ministro, per la successiva trasmissione alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, del bilancio finanziario consuntivo di ciascuna delle associazioni che hanno usufruito, sotto qualsiasi forma, di contributi statali per lo svolgimento di attività in campo ambientale o per la realizzazione di servizi pubblici in convenzione; certificazione dei bilanci da parte di un collegio composto da revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni (atto ritenuto particolarmente opportuno, proprio in ragione delle opportunità concesse con il riconoscimento di contributi statali); sospensione di ogni contributo statale in caso di inottemperanza agli obblighi di rendicontazione o di irregolare redazione del bilancio.
 

Pag. 3